GLI ESPERTI RISPONDONO, Sicurezza Alimentare

L’ESPERTO RISPONDE – Vendita di pane a domicilio

Buongiorno, avrei intenzione di svolgere una attività di vendita pane a domicilio, comprarlo da un forno che cuoce a legna di una zona tipica dell’Umbria per rivenderlo a dei privati nelle Marche. Qualcuno ha maturato un’esperienza simile e può darmi qualche consiglio? Grazie!

Buongiorno, 
Le chiedo scusa per averla fatta aspettare, ma purtroppo le domande sono tante e quindi capita spesso essere in ritardo con le risposte.
In questo caso specifico rispondo io Dott. Tina Esposito (sicurezza alimentare)
 
RISPOSTA
La vendita presso il domicilio dei consumatori è prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 114/1998. Per svolgere tale attività è necessario presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) tramite il portale impresainungiorno. Considerato che il pane è un alimento pronto al consumo, è necessario rispettare le regole di buona prassi igienica: – il mezzo di trasporto deve essere in buone condizioni igieniche e notificato al Suap del Comune di residenza con SCIA tramite impresainungiorno – deve essere garantita la tracciabilità del prodotto attraverso l’etichetta apposta sul pane, in quanto non si tratta di vendita diretta nel Panificio di produzione, ma si tratta di vendita di pane dal Panificio ad un soggetto che rivende quel prodotto al Consumatore finale – la persona che effettua la consegna a domicilio deve essere dotato di tesserino di riconoscimento (art. 19 del Decreto Legislativo n. 114/1998) Spero di aver risposto ai suoi dubbi. Le consiglio, tuttavia, di chiedere consiglio al suo commercialista per verificare se sono previste altre norme dal Regolamento d’igiene della Regione Marche e/o dal Comune in cui lei risiede.

Buongiorno

Tina Esposito

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