Un’azienda sanitaria emette una sanzione amministrativa di 524,33 euro nei confronti del legale rappresentante di una s.r.l, trasgressore principale e della società stessa, proprietaria di un supermercato, dove è stata accertata la violazione della disciplina sul preconfezionamento del pane parzialmente precotto e surgelato. Gli ingiunti si oppongono all’ordinanza ingiunzione, ma l’opposizione viene respinta sia in primo che in secondo grado.
Discriminazione per chi vende pane fresco
Gli ingiunti decidono quindi di ricorrere in sede di legittimità, sollevando, tra i vari motivi, le seguenti doglianze.
- Con il primo motivo sostengono che l’obbligo di preconfezionamento limita l’iniziativa economica privata dei rivenditori di pane parzialmente precotto e li discrimina rispetta a chi vende pane fresco. Tale obbligo è del tutto ingiustificato sul piano dell’utilità sociale, poiché non è una misura idonea a garantire la sicurezza alimentare, visto anche che i consumatori sono informati grazie all’apposita etichettatura e cartellonistica.
- Con il secondo motivo gli ingiunti lamentano il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ritenendo violato il principio unionale della libera circolazione delle merci
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