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APRIRE UN PANIFICIO IN CONDOMINIO: ALCUNI ASPETTI CRITICI

L’apertura di un panificio all’interno del caseggiato costituisce, spesso, fonte di discussione all’interno del condominio. Il problema non è solo determinato dall’inevitabile maggior afflusso di persone. 

Infatti, molto spesso, per poter svolgere questa attività, il proprietario o il suo conduttore sono costretti ad installare nuove canne fumarie che possono creare danni al decoro dell’edificio condominiale o/o maggiori immissioni di fumo.
Per risolvere la questione  necessario  compiere una verifica del regolamento di condominio (quello del costruttore) per controllare se una clausola del regolamento non consenta di svolgere quest’attività nelle unità immobiliari condominiali.
Inutile, invece, per i condòmini contrari  all’attività, compiere atti di disturbo e molestia alle normali attività del negozio , ad es. versando grandi quantità di acqua dal piano soprastante l’entrata del panificio, quando giungono i clienti; oppure gettare foglie, rami e altri materiali di scarto in prossimità dell’entrata del panificio, così da diminuirne l’immagine, il decoro e l’igiene del locale commerciale: si tratta di azioni che rientrano nel rischio di condanna per stalking (Cass. pen., sez. I, 14/03/2013, n. 11998).

1) Panetterie e clausole del regolamento condominiale

Il regolamento di condominio contiene molto spesso clausole che impongono di destinare l’intero edificio o i singoli appartamenti esclusivamente ad uso abitazione o di non destinarli a certi determinati usi o di non realizzare certe modifiche all’interno della proprietà. Tali norme, traducendosi in limitazioni delle facoltà inerenti al diritto di proprietà dei singoli condomini, debbono assumere carattere convenzionale e, se predisposte dall’originario unico proprietario, devono essere accettate dai condomini nei contratti di acquisto (o con separati atti); possono anche essere deliberate dall’assemblea dei condomini, ma allora devono essere approvate all’unanimità. Questo significa che non è possibile aprire una panetteria in un caseggiato se una clausola esclude espressamente la possibilità di svolgere questa attività o, comunque, vieta di adibire gli appartamenti e ogni altro locale del fabbricato ad uso diverso da quello di abitazione civile, ufficio, esercizio professionale, negoziazione o vieta di destinare i locali di proprietà esclusiva ad impianti in funzionamento notturno o che producano oscillazioni o vibrazioni.

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